# CGUE sulla restituzione dei mutui in valuta estera nulli

> La CGUE ammette in linea di principio la compensazione giudiziale dei crediti reciproci derivanti da mutui in valuta estera nulli.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/cgue-restituzione-mutui-valuta-estera-nulli/ · Language: it · Updated: 2026-10-31

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La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha precisato i requisiti del diritto dell’Unione relativi alla restituzione delle prestazioni derivanti da un mutuo in valuta estera inefficace a causa di clausole abusive. Secondo la [CGUE, sentenza del 10 settembre 2026](https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62025CJ0510) – C‑510/25 (numero di causa), l’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giudiziale del diritto nazionale secondo la quale i reciproci crediti restitutori del consumatore e della banca vengono compensati d’ufficio.

## Controversia sulla restituzione delle prestazioni di un mutuo in valuta estera

### Pagamenti in zloty e franchi svizzeri

Il 30 settembre 2005 due consumatori avevano stipulato con una banca un contratto di mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri. Il 26 ottobre 2005 la banca erogò un mutuo di 229.685,50 zloty polacchi. All’epoca, tale importo corrispondeva a circa 54.275 euro.

In esecuzione del contratto, i mutuatari effettuarono pagamenti in due valute diverse. Complessivamente versarono 296.613,33 zloty, pari a circa 70.000 euro, nonché 50.579,63 franchi svizzeri, corrispondenti a circa 55.800 euro.

I consumatori ritenevano nullo il contratto a causa di alcune clausole in esso contenute, da loro considerate abusive; il giudice nazionale deve ancora verificare se tali clausole siano effettivamente abusive e se, di conseguenza, il contratto sia nullo. Il 29 novembre 2021 chiesero al Tribunale regionale di Varsavia (Regionalgericht Warschau, giudice regionale polacco) di convocare la banca a un tentativo di conciliazione e di restituire gli importi versati in forza del contratto. L’udienza del 22 febbraio 2022 non portò ad alcun accordo.

Successivamente, i mutuatari agirono in giudizio per ottenere il rimborso di una parte dei pagamenti effettuati. La loro domanda comprendeva anche importi relativi al periodo in cui la somma delle loro prestazioni non aveva ancora raggiunto il capitale erogato. A loro avviso, il credito restitutorio era divenuto esigibile il 23 febbraio 2022, poiché il precedente tentativo di conciliazione doveva essere considerato una richiesta di pagamento ai sensi del codice civile polacco (polnisches Zivilgesetzbuch, normativa civile della Polonia).

La banca chiese il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali. Essa sosteneva, tra l’altro, che il contratto di mutuo fosse valido.

### Pubblicazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il Tribunale regionale di Varsavia sottopose la propria domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE il 28 luglio 2025. La domanda fu pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, del 27 ottobre 2025 con il numero C/2025/5574.

## Due diversi modelli di restituzione nel diritto polacco

Al centro del procedimento vi erano due orientamenti sostenuti dalla giurisprudenza polacca in merito alla restituzione delle prestazioni derivanti da un contratto di mutuo nullo, la cui nullità, nel procedimento principale, era contestata dalla banca e doveva ancora essere esaminata dal Tribunale regionale di Varsavia.

### Teoria delle due condictiones

Secondo la teoria delle due condictiones, sorgono due crediti restitutori autonomi. Ciascuna parte contrattuale può chiedere la restituzione della prestazione da essa eseguita e non dovuta a causa della nullità del contratto.

Il diritto di una parte sussiste indipendentemente dal fatto che essa, dovendo restituire la prestazione ricevuta, sia al contempo debitrice dell’altra parte. Il credito del consumatore e quello della banca alla restituzione del capitale erogato vengono quindi inizialmente considerati separatamente.

### Teoria del saldo

La teoria del saldo comporta invece un raffronto immediato delle prestazioni reciproche. Secondo tale modello, i pagamenti del consumatore possono essere restituiti soltanto nella misura in cui il loro ammontare complessivo superi il capitale erogato dalla banca.

Secondo le considerazioni del Tribunale regionale di Varsavia, questo modello presuppone che il giudice compensi d’ufficio i crediti reciproci fino a concorrenza del credito di importo inferiore. Non sarebbe pertanto necessaria una dichiarazione di compensazione di una delle parti. In definitiva, residuerebbe soltanto un credito a favore della parte contrattuale il cui credito sia di importo superiore.

Dal 2019 la Corte suprema polacca (polnisches Oberstes Gericht, massimo organo giurisdizionale polacco) aveva sostenuto in particolare la teoria delle due condictiones, poiché non ravvisava alcun fondamento per la teoria del saldo nel diritto polacco. Tuttavia, dopo la sentenza della CGUE del 19 giugno 2025 nella causa C‑396/24, alcune decisioni della Corte suprema hanno ritenuto che l’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE potesse giustificare l’applicazione della teoria del saldo.

## Quadro del diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori

### Carattere non vincolante delle clausole abusive

L’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE stabilisce che le clausole abusive contenute nei contratti tra professionisti e consumatori non siano vincolanti per il consumatore. Il contratto resta vincolante per entrambe le parti secondo i medesimi termini, qualora possa sussistere senza le disposizioni abusive.

Ai sensi dell’art. 7, par. 1, della direttiva, gli Stati membri devono predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La CGUE ne ricava due obiettivi essenziali:

- Deve essere ristabilita l’uguaglianza tra le parti contrattuali compromessa dalla clausola abusiva.
- I professionisti devono essere dissuasi dall’inserire disposizioni abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L’inefficacia di una clausola in forza della quale siano stati effettuati pagamenti privi di causa giuridica deve pertanto produrre, in linea di principio, un effetto restitutorio. Tale effetto si applica anche quando la clausola in questione non sia soltanto non vincolante, ma determini la nullità integrale del contratto.

### Autonomia procedurale degli Stati membri

Il diritto dell’Unione non disciplina né tutte le procedure di controllo delle clausole abusive né, in modo esaustivo, le conseguenze della loro inefficacia. In assenza di specifiche disposizioni del diritto dell’Unione, spetta pertanto agli Stati membri stabilire le modalità procedurali applicabili.

Tale libertà normativa nazionale è limitata da due principi. Le norme non possono disciplinare le pretese fondate sul diritto dell’Unione in modo meno favorevole rispetto a situazioni interne analoghe. Inoltre, non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione.

La CGUE ha pertanto chiarito che la direttiva 93/13/CEE non impone ai giudici polacchi né la teoria del saldo né la teoria delle due condictiones. La scelta tra i due approcci spetta ai giudici nazionali, purché sia in ogni caso preservata la tutela del consumatore richiesta dal diritto dell’Unione.

## La compensazione d’ufficio non è imposta dal diritto dell’Unione

La direttiva impone agli Stati membri di prevedere modalità efficaci per l’esercizio del diritto del consumatore alla restituzione. Secondo la CGUE, tuttavia, da ciò non deriva, in linea di principio, l’obbligo di procedere alla restituzione mediante una compensazione disposta d’ufficio.

Per contro, il diritto dell’Unione non vieta tale modalità. Un giudice nazionale può, in linea di principio, compensare d’ufficio i crediti reciproci se il diritto interno gli conferisce tale potere e se sono rispettati i relativi requisiti procedurali.

Il Tribunale regionale di Varsavia aveva tuttavia osservato che il diritto polacco consentiva la compensazione soltanto su iniziativa di una parte e a determinate condizioni. Tra queste figurava una dichiarazione di compensazione da rendere nei confronti dell’altra parte. Spetta al giudice polacco valutare se il diritto nazionale consenta comunque una compensazione giudiziale nel procedimento concreto.

## Limiti ed effetti della compensazione

### Restituzione della differenza e interessi di mora

Se i crediti reciproci vengono compensati, a favore della parte titolare del credito di importo superiore residua un diritto pari alla differenza. Se i pagamenti del consumatore superano il capitale erogato, gli può quindi essere riconosciuto l’importo eccedente.

Per preservare l’effetto restitutorio e dissuasivo della direttiva, il giudice nazionale deve inoltre garantire che il consumatore possa chiedere gli interessi di mora sulla parte dei suoi pagamenti eccedente il capitale erogato. Secondo la valutazione della CGUE, nel procedimento principale tale requisito dovrebbe essere soddisfatto, fatta salva la verifica del Tribunale regionale. La banca aveva sostanzialmente ammesso che gli interessi sull’importo eccedente potessero essere richiesti a partire dal giorno successivo alla richiesta di pagamento risultante dal tentativo di conciliazione.

La restituzione deve operare al contempo per entrambe le parti contrattuali. Tuttavia, il professionista non può pretendere dal consumatore alcuna compensazione che vada oltre la restituzione del capitale erogato e gli interessi di mora legali decorrenti dalla richiesta di pagamento. Per converso, l’effetto restitutorio non può determinare un arricchimento ingiustificato del consumatore.

### Nessun compenso per l’utilizzo del capitale

Fatti salvi gli interessi di mora previsti dalla legge, la banca non può chiedere alcun compenso supplementare per il fatto che il consumatore abbia potuto utilizzare il capitale erogato. Secondo la CGUE, una banca non trae pertanto vantaggio da un ritardo nel procedimento. Il protrarsi della controversia estenderebbe, al contrario, il periodo durante il quale essa non può conseguire proventi dal capitale messo a disposizione.

### Insorgenza del credito restitutorio della banca

Il Tribunale regionale aveva inoltre prospettato la possibilità che una compensazione d’ufficio eliminasse il rischio di prescrizione a carico della banca. A tale riguardo, la CGUE ha osservato che i crediti restitutori reciproci presuppongono anzitutto la nullità del contratto.

Finché il consumatore non contesta la validità del contratto di mutuo, la banca non dispone quindi di alcun credito restitutorio suscettibile di prescrizione. La questione della prescrizione non può pertanto essere valutata separatamente dalla previa nullità del contratto.

## Le spese processuali non devono vanificare i diritti dei consumatori

Una compensazione può comportare che la domanda del consumatore diretta alla restituzione integrale venga accolta soltanto in parte. In base al diritto nazionale, ciò potrebbe comportare l’addebito al consumatore di tutte le spese processuali o di una parte di esse.

La CGUE ha tuttavia considerato anche che una compensazione può evitare un ulteriore procedimento relativo alla restituzione del capitale erogato. Una pluralità di procedimenti potrebbe causare costi aggiuntivi e risultare quindi contraria agli interessi del consumatore.

La ripartizione delle spese rientra, in linea di principio, nell’autonomia procedurale degli Stati membri. Essa non può tuttavia essere configurata in modo tale da dissuadere i consumatori dal chiedere giudizialmente l’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale e la sua dichiarazione di inapplicabilità. Il Tribunale regionale deve pertanto verificare se le norme polacche sulle spese possano essere interpretate in conformità alla direttiva.

## Particolari difficoltà in presenza di più valute

Nel procedimento principale, il capitale era stato erogato in zloty, mentre i mutuatari avevano effettuato le loro prestazioni in parte in zloty e in parte in franchi svizzeri. Il Tribunale regionale ravvisava in ciò un possibile ostacolo alla compensazione, poiché il codice civile polacco richiede l’omogeneità delle prestazioni reciproche.

La banca richiamava invece le disposizioni nazionali sulla conversione in zloty degli importi denominati in valuta estera. La CGUE non ha risolto direttamente tale questione. Il giudice polacco deve valutare se il diritto interno consenta una compensazione che tenga conto di tutti i pagamenti effettuati nelle due valute e che garantisca, al contempo, il necessario effetto restitutorio.

## La volontà del consumatore resta determinante

La tutela introdotta dalla direttiva non opera contro la volontà del consumatore. Dopo essere stato adeguatamente informato, un consumatore può rinunciare a far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola. In tal modo può anche evitare la nullità integrale del contratto.

Se un giudice intende collegare la nullità del contratto a una compensazione d’ufficio dei crediti reciproci, deve previamente informare il consumatore in modo obiettivo ed esaustivo sulle possibili conseguenze giuridiche. Ciò è necessario, in particolare, quando la nullità dell’intero contratto può far sorgere crediti restitutori della banca.

Se il consumatore, così informato, non si oppone alla nullità del contratto, la successiva compensazione giudiziale non viola, secondo la CGUE, né la sua volontà né il principio del contraddittorio.

## La CGUE non stabilisce un modello di restituzione vincolante

La Corte non si è pronunciata a favore di un determinato modello. Anche la sua sentenza nella causa C‑396/24 non aveva attribuito una prevalenza generale né alla teoria del saldo né alla teoria delle due condictiones. In quella sede era stato soltanto censurato il fatto che una banca potesse chiedere la restituzione dell’intero capitale nominale del mutuo indipendentemente dai rimborsi già effettuati e dall’importo ancora dovuto.

Nella causa C‑510/25 la CGUE ha ora constatato che l’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giudiziale del diritto nazionale secondo la quale:

- il giudice compensa d’ufficio i crediti reciproci del consumatore e della banca,
- il consumatore riceve soltanto la parte dei suoi pagamenti che eccede il capitale erogato, e
- su tale eccedenza vengono riconosciuti gli interessi di mora.

Resta necessario che il diritto nazionale consenta tale compensazione, che siano rispettati i suoi requisiti procedurali e che la tutela dei consumatori non venga né attenuata né sostanzialmente vanificata.

Secondo quanto da essa sostenuto, la banca convenuta interpreta la decisione nel senso che, nell’ambito di tale conteggio, al consumatore possa essere riconosciuto soltanto l’importo eccedente il capitale erogato, oltre ai relativi interessi di mora. Secondo questa interpretazione, non maturano interessi a favore del consumatore finché i suoi rimborsi restano inferiori al capitale ricevuto. Il Difensore civico finanziario polacco sottolinea invece che la CGUE non ha scelto in modo vincolante nessuno dei due modelli di conteggio; è determinante, in particolare, che la compensazione non pregiudichi la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva 93/13/CEE.

## Rilevanza per la prassi del diritto contrattuale

La decisione lascia ai giudici nazionali un margine di discrezionalità nella restituzione delle prestazioni derivanti da contratti di credito ai consumatori nulli. Tale margine termina laddove vengano pregiudicati l’effetto restitutorio, l’effetto dissuasivo nei confronti delle clausole abusive o l’effettivo esercizio dei diritti dei consumatori.

Per le parti del procedimento principale, il Tribunale regionale di Varsavia deciderà sulle spese, poiché il procedimento pregiudiziale costituisce parte integrante della controversia sulla validità del contratto, tuttora pendente dinanzi a tale giudice e non ancora definita con sentenza passata in giudicato. Le spese sostenute dagli altri soggetti per presentare osservazioni alla CGUE non sono rimborsate.

La restituzione delle prestazioni derivanti da contratti inefficaci può sollevare complesse questioni di delimitazione, in particolare in presenza di crediti di pagamento reciproci, valute estere e interessi di mora. MTR Legal Rechtsanwälte assiste imprese, investitori e privati nelle relative questioni di diritto contrattuale. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina [consulenza legale in materia di diritto bancario](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/bankrecht/).
