# CGUE sulla prescrizione nelle frodi IVA gravi

> La CGUE ammette una prescrizione assoluta di 15 anni per le frodi IVA gravi, purché non sussista un rischio sistemico di impunità.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/cgue-prescrizione-frodi-iva-gravi/ · Language: it · Updated: 2026-10-29

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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato i requisiti posti dal diritto dell’Unione alle norme nazionali sulla prescrizione in caso di gravi frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e alle pene previste per gli accordi nell’ambito della criminalità organizzata ([EuGH (Corte di giustizia dell’Unione europea), sentenza del 15 ottobre 2026](https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62025CJ0321) – C‑321/25). Secondo tale pronuncia, un [termine assoluto di prescrizione](https://www.mtrlegal.com/wiki/verjaehrungsfrist/) di 15 anni è compatibile con l’art. 325 AEUV (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e con la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, purché, nello Stato membro interessato, non comporti un rischio sistemico che gravi reati di frode lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea rimangano impuniti.

## Procedimento penale per presunti reati tributari

Il procedimento principale riguarda cinque persone imputate. A queste viene contestato di aver diretto un’associazione criminale organizzata finalizzata alla commissione di reati tributari o di avervi partecipato. Quattro persone avrebbero inoltre commesso diverse frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

Per tutti gli imputati vale la presunzione di innocenza. La CGUE non era chiamata a stabilire se le accuse formulate fossero fondate. La sua sentenza verteva esclusivamente sulle modalità di interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione e sui requisiti che ne derivano per il diritto nazionale.

### Portata delle accuse formulate

A due imputati viene contestato di aver diretto un gruppo criminale organizzato con finalità di lucro. A tal fine, il diritto bulgaro prevede una pena detentiva da cinque a 15 anni. Ad altri tre imputati viene contestata la partecipazione al medesimo gruppo; per tale condotta, il diritto penale bulgaro prevede una pena detentiva da tre a dieci anni.

Secondo la decisione, le ulteriori accuse di frode in materia di imposta sul valore aggiunto riguardano importi equivalenti approssimativamente a:

- 633.525 euro per una persona imputata.
- 1.130.568 euro per un’altra persona imputata.
- 1.022.583 euro per una terza persona imputata.
- 1.244.274 euro per una quarta persona imputata.

In base al diritto bulgaro, i rispettivi reati tributari possono essere puniti con una pena detentiva da tre a otto anni, nonché con la confisca totale o parziale del patrimonio. La pena detentiva massima applicabile al complesso di tali reati non può tuttavia superare otto anni.

## Ripetuti cambiamenti nella composizione del collegio giudicante

Dopo il deposito dell’atto di accusa, il procedimento è stato inizialmente assegnato a un collegio composto da un giudice e due giudici popolari. Tra il 2015 e il 2021 tale collegio ha tenuto complessivamente 48 udienze. Dopo la nomina del giudice a procuratore europeo delegato, il procedimento ha dovuto essere ripreso dall’inizio dinanzi a un collegio di nuova composizione.

Tra il 2022 e il 2025 si sono tenute altre 18 udienze, senza che venissero adottati concreti provvedimenti di assunzione delle prove. In seguito al pensionamento del secondo giudice, la causa è stata nuovamente assegnata a un altro giudice e a due nuovi giudici popolari.

Il giudice bulgaro ha ritenuto che, oggettivamente, non fosse più possibile concludere il procedimento penale nei tre gradi di giudizio prima della scadenza dei termini assoluti di prescrizione. Si è pertanto rivolto alla CGUE affinché chiarisse la compatibilità della normativa bulgara con il diritto dell’Unione.

## Prescrizione assoluta secondo il diritto bulgaro

### Calcolo in base alla pena massima prevista

Secondo il pertinente diritto penale bulgaro, il termine ordinario di prescrizione dipende dall’entità della pena prevista per il rispettivo reato. Tale termine può essere interrotto o sospeso. È inoltre previsto un termine assoluto di prescrizione, pari a una volta e mezza il termine ordinario, che non può essere né interrotto né sospeso.

Se alla scadenza del termine assoluto non è intervenuta una condanna definitiva, il reato è definitivamente prescritto. Per i reati in materia di imposta sul valore aggiunto e per la partecipazione a un gruppo criminale organizzato oggetto del presente procedimento, il termine assoluto di prescrizione è pari a 15 anni.

Per la presunta direzione del gruppo si applica invece, in ragione della pena più elevata prevista, un termine assoluto di 22 anni e sei mesi. Secondo la valutazione del giudice del rinvio, tale periodo è sufficiente per concludere il procedimento, compresi gli eventuali mezzi di impugnazione.

### Dubbi del giudice nazionale

Il giudice nazionale dubitava che una norma sulla prescrizione fosse conforme al diritto dell’Unione qualora si basasse esclusivamente sulla pena massima prevista dalla legge. In tal modo non verrebbero prese in considerazione né la complessità fattuale e giuridica di un procedimento né circostanze impreviste che rendano necessario riprenderlo integralmente dall’inizio.

Secondo il giudice bulgaro, ciò poteva determinare un problema strutturale soprattutto nei procedimenti complessi: quanto più ampi e difficili fossero i fatti da accertare, tanto maggiore sarebbe stato il rischio che non potesse più essere adottata una decisione definitiva prima della scadenza del termine assoluto di prescrizione.

## Requisiti derivanti dall’art. 325 AEUV e dalla Convenzione PIF

L’art. 325, paragrafo 1, AEUV impone agli Stati membri di combattere la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione mediante misure dissuasive ed efficaci. Nei casi di frode grave devono essere previste sanzioni penali effettive e dissuasive.

Anche l’art. 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF (Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee) richiede sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. In caso di frodi gravi, queste devono in ogni caso comprendere pene detentive che possano consentire l’estradizione.

### Applicabilità alle accuse oggetto del procedimento

I presunti reati sarebbero stati commessi nel 2011 e nel 2012. Sotto il profilo temporale risultava pertanto applicabile la Convenzione PIF.

Il danno complessivo in materia di imposta sul valore aggiunto oggetto del procedimento supera quattro milioni di euro. Qualora le accuse fossero confermate, le condotte in questione dovrebbero essere qualificate come frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

Tale valutazione non comprende soltanto le frodi consumate. L’art. 325, paragrafo 1, AEUV e la Convenzione PIF includono anche il tentativo. La CGUE ha inoltre chiarito che la costituzione di un’associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di imposta sul valore aggiunto può, in linea di principio, rientrare nella nozione di frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

## Nessuna violazione per il solo fatto del termine di 15 anni

### Margine di discrezionalità degli Stati membri

All’epoca dei presunti reati, il legislatore dell’Unione non aveva ancora armonizzato la prescrizione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. Un’armonizzazione parziale è intervenuta soltanto successivamente con la direttiva PIF, che non era applicabile ratione temporis al procedimento principale.

La disciplina della prescrizione rientrava pertanto, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri. Nell’esercizio di tale margine di discrezionalità, essi devono tuttavia rispettare l’art. 325 AEUV e la Convenzione PIF. Le disposizioni nazionali devono consentire di sanzionare efficacemente le frodi gravi.

Il diritto dell’Unione non richiede che l’azione penale possa essere esercitata senza limiti temporali. Un limite assoluto di prescrizione tutela piuttosto la certezza del diritto, poiché ripetuti atti interruttivi o cause di sospensione non possono differire a tempo indeterminato il compimento della prescrizione.

### È determinante un rischio sistemico di impunità

Un termine assoluto di prescrizione deve essere sufficientemente lungo affinché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione non sia resa praticamente impossibile o eccessivamente difficile. In tale valutazione devono essere presi in considerazione l’intero sistema nazionale della prescrizione e la complessità dei procedimenti penali necessari.

La CGUE ha ritenuto che un termine di 15 anni costituisca, in linea di principio, un periodo adeguato entro il quale le autorità bulgare competenti per l’azione penale possono concludere i procedimenti relativi a frodi gravi, compreso l’esame nei tre gradi di giudizio. Il giudice nazionale non aveva illustrato circostanze sufficienti dalle quali si potesse desumere che, in Bulgaria, per reati di questo tipo non fosse sistematicamente possibile giungere a decisioni definitive entro tale termine.

Secondo la sentenza, singoli cambiamenti nella composizione di un collegio giudicante non sono sufficienti a dimostrare un rischio sistemico di impunità. Non è quindi decisivo stabilire se, in un singolo procedimento, l’azione penale possa eventualmente fallire a causa della prescrizione. È invece determinante accertare se la normativa nazionale impedisca strutturalmente l’efficace perseguimento delle frodi gravi.

L’art. 325 AEUV e l’art. 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF non ostano pertanto a una prescrizione assoluta di 15 anni qualora entro tale periodo non sia intervenuta una condanna definitiva e il termine non determini, nello Stato membro interessato, un rischio sistemico di impunità. Ciò vale anche quando cause di interruzione o di sospensione oppure eventi imprevedibili non incidono sul decorso del termine assoluto.

## Pena più elevata per gli accordi nell’ambito della criminalità organizzata

La seconda parte della sentenza riguarda l’art. 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/841/GAI. Il giudice bulgaro intendeva sapere se la pena detentiva prevista per l’accordo finalizzato alla commissione di un reato possa essere superiore a quella prevista per il reato che costituisce l’oggetto dell’accordo.

### Limiti edittali della decisione quadro

L’art. 2, lettera b), della decisione quadro comprende l’accordo tra più persone relativo all’esercizio di un’attività che, se attuata, integrerebbe uno dei reati indicati all’art. 1. Non è necessaria la partecipazione all’esecuzione materiale del reato.

Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lettera b), tale condotta deve essere punita con la stessa pena massima prevista per il reato progettato oppure con una pena detentiva massima di durata non inferiore a un intervallo compreso tra due e cinque anni. Le diverse versioni linguistiche della decisione quadro presentano formulazioni differenti. La CGUE ha pertanto interpretato la disposizione alla luce del suo contesto e dell’obiettivo da essa perseguito.

### L’armonizzazione minima non limita le pene nazionali più elevate

La decisione quadro si fonda su una competenza dell’Unione in materia di armonizzazione minima delle sanzioni penali. Le sue disposizioni stabiliscono pertanto requisiti minimi. Esse non impediscono agli Stati membri di prevedere, per le condotte considerate, una pena detentiva massima superiore a cinque anni.

Parimenti, l’art. 3, paragrafo 1, lettera b), non richiede che la pena per l’accordo sia limitata alla pena massima prevista per il reato progettato. La stessa decisione quadro contempla la possibilità che il reato pianificato sia punito con una pena massima di quattro anni, mentre la partecipazione all’accordo sia sanzionata con una pena massima più elevata.

La CGUE ha motivato tale conclusione richiamando la particolare pericolosità delle strutture criminali organizzate, la difficoltà di scoprirle e le gravi conseguenze delle loro attività. Una disposizione nazionale può quindi prevedere sia una pena massima superiore a cinque anni sia una pena massima superiore a quella prevista per il reato progettato.

### Resta necessario il rispetto della proporzionalità

Nonostante tale margine di discrezionalità, gli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità delle pene sancito dall’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La severità della sanzione deve essere adeguata alla gravità del reato, produrre un effetto realmente dissuasivo e non eccedere quanto necessario per conseguire la legittima finalità della pena.

Secondo la valutazione della CGUE, i limiti edittali rilevanti nel procedimento principale, da cinque a 15 anni per la direzione e da tre a dieci anni per la partecipazione a un gruppo criminale organizzato, non oltrepassano di per sé i limiti di quanto è idoneo e necessario per contrastare la criminalità organizzata.

## Rilevanza per i procedimenti penali tributari con implicazioni nel diritto dell’Unione

La sentenza distingue chiaramente tra ritardi verificatisi in un singolo procedimento e carenze strutturali di un sistema nazionale di prescrizione. Un termine assoluto di 15 anni non viola il diritto dell’Unione per il solo fatto che un determinato procedimento di particolare complessità potrebbe non concludersi con una decisione definitiva prima della sua scadenza. Una simile disciplina sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione soltanto se mettesse sistematicamente a rischio l’efficace repressione delle frodi gravi lesive delle finanze dell’Unione.

Al contempo, la decisione conferma il margine di discrezionalità degli Stati membri in materia di sanzioni contro la criminalità organizzata. Le pene massime possono superare cinque anni ed essere più elevate di quella prevista per il reato progettato, purché sia rispettato, in particolare, il principio di proporzionalità. Le imprese, gli investitori e i privati che, nell’ambito di fattispecie transfrontaliere, si trovino ad affrontare questioni relative all’imposta sul valore aggiunto o alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione possono rivolgersi a MTR Legal per una [consulenza legale in materia tributaria](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/steuerrecht/).
