# CGUE: informazioni obbligatorie nella pubblicità degli integratori alimentari

> La CGUE chiarisce che le informazioni obbligatorie già presenti sul prodotto non vanno ripetute nella pubblicità stampata.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/cgue-informazioni-obbligatorie-pubblicita-integratori-alimentari/ · Language: it · Updated: 2026-11-02

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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato gli obblighi informativi relativi alle indicazioni sulla salute per gli integratori alimentari ([CGUE, sentenza](https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0657-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/326735-DE-1-html) del 17 settembre 2026 – C-657/24). Secondo la Corte, una pubblicità scritta non costituisce «etichettatura» ai sensi dell’art. 10, par. 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Se l’etichettatura dell’integratore alimentare contiene già le informazioni prescritte, queste non devono comparire anche in un annuncio pubblicitario scritto.

## Controversia sulle indicazioni sulla salute in un annuncio pubblicitario stampato

La K.-GmbH commercializza un integratore alimentare in capsule contenente, tra l’altro, glucomannano. Sulla confezione è riportata un’avvertenza sull’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Nel 2020 l’impresa fece pubblicare sulla stampa un annuncio relativo al prodotto. L’annuncio conteneva, tra le altre, le affermazioni «Perdere peso in modo sano» e «Il glucomannano contribuisce alla perdita di peso nell’ambito di una dieta ipocalorica». È pacifico che l’annuncio non contenesse l’avvertenza, riportata sulla confezione, relativa a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano.

Un’associazione per la tutela degli interessi collettivi sosteneva che le informazioni richieste dall’art. 10, par. 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 avrebbero dovuto accompagnare le indicazioni sulla salute anche nell’annuncio pubblicitario stampato. Essa propose pertanto un’azione inibitoria dinanzi al Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco di Baviera I).

### Svolgimento del procedimento tedesco

Con sentenza del 19 gennaio 2022, il Landgericht München I accolse la domanda; tale sentenza e la successiva decisione del giudice di grado precedente non sono definitive a causa del ricorso per cassazione pendente dinanzi al Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia), e l’esito del procedimento resta aperto. Il 20 luglio 2023 l’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore regionale di Monaco di Baviera) respinse l’appello proposto dalla K.-GmbH.

L’impresa propose quindi ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof. Nel giudizio di cassazione l’impresa rivestiva il ruolo di convenuta e ricorrente, mentre l’associazione per la tutela degli interessi collettivi partecipava in qualità di attrice e resistente.

Secondo il Bundesgerichtshof, la decisione dipendeva dalla questione se le informazioni riportate sulla confezione del prodotto fossero sufficienti ai fini dell’adempimento dell’art. 10, par. 2, lettera a), del regolamento oppure se dovessero essere inserite anche nell’annuncio pubblicitario stampato. Esso sottopose quindi alla CGUE due questioni:

- La prima questione riguardava la qualificazione della pubblicità scritta di prodotti alimentari come «etichettatura» ai sensi dell’art. 10, par. 2, del regolamento.
- La seconda questione mirava a chiarire se le informazioni obbligatorie dovessero essere contenute anche in una pubblicità scritta qualora figurassero già sull’etichettatura del prodotto alimentare.

## Quadro giuridico delle indicazioni sulla salute

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 disciplina le indicazioni nutrizionali e le [indicazioni sulla salute](https://www.mtrlegal.com/wiki/gesundheitsbezogene-angaben-in-lebensmitteln/) contenute nelle comunicazioni commerciali relative a prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Vi rientrano anche gli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE.

Ai sensi dell’art. 2, par. 2, punto 5, del regolamento, per indicazione sulla salute si intende qualunque indicazione o rappresentazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Tali indicazioni possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità soltanto se sono rispettati i requisiti del regolamento.

### Informazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 10, par. 2

L’art. 10, par. 2, del regolamento impone che le indicazioni sulla salute siano accompagnate da determinate informazioni. Tra queste figurano:

- Un’avvertenza sull’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
- Indicazioni sulla quantità dell’alimento e sulle modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato.
- Se del caso, un’avvertenza rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento.
- Un’adeguata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

Secondo il tenore letterale della disposizione, tali informazioni devono figurare sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare.

## La pubblicità scritta non costituisce etichettatura

La CGUE ha anzitutto escluso che un annuncio pubblicitario scritto relativo a un integratore alimentare rientri nella nozione di «etichettatura». Ai fini della propria interpretazione ha considerato il tenore letterale delle disposizioni pertinenti, il loro contesto sistematico e gli obiettivi del regolamento.

### Nozione ampia di etichettatura, ma con limiti chiari

Ai sensi dell’art. 2, par. 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011, la nozione di etichettatura comprende qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su imballaggi, documenti, avvisi, etichette, nastri o fascette. È necessario che tali elementi accompagnino l’alimento o si riferiscano ad esso.

Sebbene tale definizione sia ampia, l’art. 10, par. 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 distingue espressamente tra «etichettatura», «presentazione» e «pubblicità». Secondo la CGUE, ciascuna di queste nozioni designa un ambito normativo autonomo. La formulazione «in mancanza di etichettatura» non stabilisce un rapporto di equivalenza, bensì un rapporto di sussidiarietà.

Anche in altri punti il regolamento tratta separatamente l’etichettatura e la pubblicità. Se la pubblicità scritta fosse qualificata come etichettatura per il solo fatto di avere forma testuale, tale distinzione perderebbe il proprio significato autonomo.

### Funzioni differenti dell’etichettatura e della pubblicità

La Corte ha inoltre richiamato le diverse finalità delle due forme di comunicazione. L’etichettatura serve a informare il consumatore finale al momento della fornitura del prodotto alimentare. La pubblicità, invece, mira a promuovere le vendite del prodotto.

Tale distinzione è conforme alla decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione europea. Secondo quest’ultima, l’etichettatura riguarda la fornitura del prodotto alimentare al consumatore finale, mentre la pubblicità è diretta alla promozione delle vendite da parte dell’operatore del settore alimentare.

Anche la nozione di pubblicità prevista dal diritto dell’Unione è ampia. Essa comprende, in linea di principio, qualsiasi forma di messaggio diffuso nell’ambito di un’attività commerciale o professionale allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi. Vi possono rientrare anche i messaggi scritti. Secondo la sentenza, tuttavia, l’ampiezza di tale nozione non comporta che la pubblicità scritta debba essere trattata al contempo come etichettatura.

## Nessuna ripetizione delle informazioni obbligatorie nella pubblicità stampata

Anche alla seconda questione la CGUE ha risposto nel senso della priorità attribuita alla collocazione delle informazioni obbligatorie sull’etichettatura. Se le indicazioni prescritte dall’art. 10, par. 2, del regolamento vi figurano integralmente, non devono essere ripetute in una pubblicità scritta relativa allo stesso integratore alimentare.

### Prevalenza dell’etichettatura del prodotto

Secondo l’interpretazione della Corte, le informazioni obbligatorie devono essere riportate, in linea di principio, sull’etichettatura del prodotto interessato. Solo in mancanza di tale etichettatura, le informazioni devono figurare in altri elementi, in particolare nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare.

La CGUE ha limitato la propria valutazione alla pubblicità scritta rilevante nel procedimento principale. La controversia riguardava un annuncio pubblicato su una rivista. Non era necessario pronunciarsi su altre forme pubblicitarie per rispondere alle questioni sottoposte.

### Le divergenze tra le versioni linguistiche non modificano il risultato

La Corte ha esaminato anche le differenze tra le versioni linguistiche dell’art. 10, par. 2. Mentre alcune versioni utilizzano la congiunzione «e» tra presentazione e pubblicità, la versione francese impiega in questo punto la congiunzione «o».

Secondo la giurisprudenza della CGUE, una singola versione linguistica non può né costituire l’unico fondamento dell’interpretazione né prevalere sulle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme sulla base di tutte le versioni linguistiche e tenendo conto del loro contesto e della loro finalità normativa.

Nel caso concreto, tale divergenza linguistica non era comunque determinante. Essa riguarda l’ipotesi in cui manchi un’etichettatura contenente le informazioni obbligatorie. Nel procedimento principale, l’etichettatura del prodotto conteneva l’informazione richiesta dall’art. 10, par. 2, lettera a).

## Equilibrio tra tutela dei consumatori e mercato interno

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 persegue diversi obiettivi tra loro connessi. Esso mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, a rafforzare la protezione dalle indicazioni ingannevoli e, al contempo, ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Anche la tutela della salute rientra tra i suoi obiettivi essenziali.

Il parametro di riferimento è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici. A tale consumatore devono essere fornite le informazioni necessarie per adottare una decisione di acquisto consapevole.

Ai sensi dell’art. 12 del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili e facilmente accessibili. Per gli alimenti preimballati, esse devono figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta apposta su di esso. Se l’etichettatura reca le indicazioni richieste, queste sono a disposizione del consumatore al momento della decisione di acquisto.

La CGUE ha osservato che il legislatore dell’Unione avrebbe potuto prevedere espressamente un ulteriore obbligo di ripetere le informazioni nella pubblicità scritta. Un’estensione generale degli obblighi di etichettatura alla pubblicità stampata potrebbe certamente rafforzare la tutela dei consumatori, ma comprometterebbe l’equilibrio perseguito dal legislatore dell’Unione con il corretto funzionamento del mercato interno.

## Portata della decisione della CGUE

Con riferimento all’art. 10, par. 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la Corte ha chiarito in modo vincolante due punti:

In primo luogo, la pubblicità scritta relativa a un integratore alimentare non rientra nella nozione di etichettatura. In secondo luogo, le informazioni obbligatorie previste da tale disposizione non devono essere ripetute in un annuncio pubblicitario scritto se figurano già sull’etichettatura dell’integratore alimentare pubblicizzato.

La decisione sulle spese delle parti del procedimento principale spetta al giudice tedesco, poiché il procedimento dinanzi alla CGUE costituisce una fase della controversia pendente dinanzi ad esso. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non sono rimborsabili.

Per le imprese, la decisione incide sulla distinzione tra etichettatura del prodotto e comunicazione promozionale in relazione alle indicazioni sulla salute. MTR Legal assiste le imprese, nell’ambito della [consulenza legale in materia di diritto della concorrenza](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/wettbewerbsrecht/), per le questioni giuridiche relative alla pubblicità dei prodotti alimentari e alle possibili azioni fondate sul diritto della concorrenza.
