# CGUE sul controllo delle clausole nei fondi chiusi

> La CGUE chiarisce quando le norme statutarie dei fondi chiusi sono clausole predisposte soggette al controllo di abusività.

Source: https://www.mtrlegal.com/it/cgue-controllo-clausole-fondi-chiusi/ · Language: it · Updated: 2026-10-30

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La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha precisato l’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE in relazione ai fondi di investimento chiusi. Secondo la Corte, le disposizioni contenute nello statuto [di un fondo di questo tipo](https://www.mtrlegal.com/wiki/investmentfonds/) possono essere sottoposte al controllo dell’abusività delle clausole contrattuali se disciplinano il rapporto contrattuale con un investitore che ha acquistato i certificati di investimento al di fuori della propria attività professionale.

## Controversia sul rimborso dei certificati di investimento

Il procedimento traeva origine da un’offerta presentata da un fondo di investimento chiuso polacco a tre persone fisiche per l’acquisto di certificati di investimento. Uno degli investitori era un medico, mentre gli altri due erano i suoi genitori, già in pensione.

### Acquisto sulla base di condizioni predisposte unilateralmente

Il 7 giugno 2016 il fondo trasmise agli investitori un’offerta scritta di acquisto. Le condizioni di emissione dei certificati erano contenute in un allegato, indicato come l’unico documento giuridicamente vincolante.

Su raccomandazione di un dipendente bancario, ciascuna delle tre persone acquistò due certificati di investimento, ognuno del valore di 186.714,14 zloty polacchi, pari all’epoca a circa 44.290 euro. A tal fine compilarono moduli standardizzati, nei quali dichiaravano di aver preso conoscenza delle condizioni di emissione, delle regole di acquisto e dello statuto del fondo e di averli accettati.

### Rigetto delle richieste di rimborso

Il 26 marzo 2019 gli investitori chiesero il rimborso di tutti i certificati. In precedenza, il fondo aveva suddiviso i certificati di ciascuna persona in 2.000 certificati. Il fondo respinse le richieste richiamando una disposizione statutaria che gli consentiva di ridurre le richieste di rimborso.

Di conseguenza, il 20 settembre 2021 gli investitori proposero ricorso dinanzi al Tribunale regionale di Varsavia. Ciascuno di essi chiedeva il pagamento di 356.962,74 zloty polacchi, pari all’epoca a circa 84.660 euro, oltre agli interessi moratori legali a decorrere dal 30 settembre 2019.

Secondo i ricorrenti, la disposizione statutaria relativa alla riduzione delle richieste di rimborso era inammissibile. Essi contestavano in particolare che la clausola non prevedesse alcun limite alla riduzione e subordinasse l’adempimento delle richieste di rimborso alla liquidità del fondo. Il verificarsi di tale condizione dipendeva esclusivamente dalla sfera di influenza del fondo.

## Rigetto in primo grado e questioni sottoposte alla CGUE

Con sentenza del 2 novembre 2022, il Tribunale regionale di Varsavia respinse il ricorso. Esso ritenne che lo statuto del fondo non costituisse un contratto e che, pertanto, non potesse essere esaminato alla luce delle disposizioni polacche sulle clausole illecite nei contratti con i consumatori. In primo grado risultò quindi vittorioso il fondo di investimento chiuso.

Gli investitori proposero appello dinanzi alla Corte d’appello di Varsavia. Quest’ultima sospese il procedimento e si rivolse alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE.

### Oggetto delle questioni

La Corte d’appello chiese alla CGUE, in sostanza, di chiarire i seguenti punti:

- Se una persona fisica debba essere considerata un consumatore ai sensi dell’art. 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE qualora acquisti certificati di un fondo di investimento chiuso al di fuori della propria attività professionale e principalmente allo scopo di investire i propri risparmi.
- Inoltre, se un fondo di investimento chiuso debba essere qualificato come professionista ai sensi dell’art. 2, lettera c), della direttiva.
- Infine, se una disposizione statutaria relativa ai diritti e agli obblighi dei titolari di quote, nonché alle condizioni e ai termini del rimborso, possa costituire una clausola contrattuale non oggetto di negoziato individuale ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva. La questione riguardava anche il caso in cui l’investitore avesse potuto consultare lo statuto prima dell’adesione e lo avesse accettato per iscritto al momento della sottoscrizione dei certificati.

Le questioni traevano origine da decisioni divergenti dei giudici polacchi in merito all’applicabilità delle disposizioni a tutela dei consumatori all’acquisto di certificati di fondi di investimento chiusi.

## Disposizioni determinanti in materia di tutela dei consumatori

L’art. 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE riguarda le clausole abusive contenute nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori. In quanto disciplina generale in materia di tutela dei consumatori, la direttiva è applicabile, in linea di principio, a tutti i settori economici.

### Consumatore e professionista

Ai sensi dell’art. 2, lettera b), della direttiva, è consumatore qualsiasi persona fisica che, nei contratti disciplinati dalla direttiva, agisca per fini che non rientrano nell’ambito della propria attività professionale.

Ai sensi dell’art. 2, lettera c), è considerata professionista qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro di un contratto di questo tipo, agisca nell’ambito della propria attività professionale. A tale riguardo è irrilevante che tale attività sia svolta in ambito pubblico o privato.

Per entrambe le nozioni rileva la funzione delle parti nel concreto rapporto contrattuale. Non è quindi decisiva soltanto la posizione astratta di una persona o di un’organizzazione, bensì lo scopo per il quale essa agisce nell’ambito del contratto in questione.

### Clausole non oggetto di negoziato individuale

L’art. 3, paragrafo 2, della direttiva riguarda in particolare le condizioni predisposte prima della conclusione del contratto, sul cui contenuto il consumatore non ha quindi potuto esercitare alcuna influenza. Ciò riguarda soprattutto i contratti standardizzati di adesione.

Qualora siano stati negoziati soltanto singoli elementi, la direttiva può continuare ad applicarsi alla restante parte del contratto. Se il professionista sostiene che una disposizione standardizzata sia stata oggetto di negoziato individuale, l’onere della prova grava su di lui.

## Gli statuti dei fondi non sono integralmente esclusi

Il decimo considerando della direttiva menziona i contratti relativi alla costituzione e allo statuto delle società tra quelli esclusi dal suo ambito di applicazione. La CGUE ha tuttavia chiarito che, alla luce dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva, le esclusioni devono essere interpretate restrittivamente.

### Disposizioni societarie e contrattuali

Secondo le indicazioni della Corte d’appello, lo statuto del fondo interessato svolgeva una duplice funzione. Da un lato costituiva l’atto costitutivo del fondo e, dall’altro, rappresentava il fondamento della partecipazione degli investitori.

Lo statuto conteneva, tra l’altro, disposizioni relative a:

- tipologia e finalità del fondo,
- denominazione e sede della società di gestione,
- rappresentanza e politica di investimento,
- condizioni e procedura per il rimborso dei certificati,
- calcolo della liquidità disponibile.

La CGUE ha distinto tra disposizioni di diritto societario e disposizioni che determinano il contenuto di un rapporto contrattuale sinallagmatico. Il fatto che uno statuto contenga norme sulla costituzione, sulla natura e sullo scopo del fondo non comporta che tutte le sue disposizioni siano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva.

Le norme relative alle condizioni e alla procedura di rimborso possono invece avere natura contrattuale. Se esse fanno sorgere diritti e obblighi tra il fondo e i titolari delle quote, la direttiva può essere applicabile al rapporto contrattuale che ne deriva, a condizione che siano soddisfatti anche gli ulteriori presupposti previsti.

## Le regole sul rimborso come parte del contratto di sottoscrizione

Gli investitori avevano ricevuto un’offerta scritta per l’acquisto dei certificati e l’avevano accettata sottoscrivendo moduli standardizzati. Nei moduli dichiaravano di conoscere e accettare le condizioni di rimborso e lo statuto del fondo.

Fatta salva la verifica dei fatti da parte della Corte d’appello, la CGUE ha quindi ritenuto sussistente un autonomo contratto di acquisto dei certificati. Secondo la sua valutazione, le disposizioni statutarie contestate relative al loro rimborso erano state incorporate nel contratto di sottoscrizione e costituivano pertanto parte integrante del rapporto contrattuale tra il fondo e gli investitori.

Una diversa interpretazione avrebbe consentito a un professionista di sottrarre condizioni contrattuali svantaggiose al controllo di abusività semplicemente inserendole formalmente nello statuto del fondo. Ciò avrebbe compromesso la finalità di tutela perseguita dalla direttiva.

## Il consenso scritto non sostituisce il negoziato

Secondo la giurisprudenza della CGUE, il sistema di tutela istituito dalla direttiva si fonda sul presupposto che i consumatori si trovino generalmente in una posizione negoziale più debole e dispongano di un livello di informazione inferiore rispetto ai professionisti. Ciò può indurli ad accettare condizioni predisposte unilateralmente senza poter influire sul loro contenuto.

### Condizioni predisposte in anticipo e utilizzate uniformemente

Secondo la valutazione della CGUE, le disposizioni sul rimborso erano state redatte prima di qualsiasi contatto con i successivi sottoscrittori. Esse erano destinate ad applicarsi uniformemente a un numero indeterminato di rapporti contrattuali. Inoltre, non erano negoziabili e costituivano un presupposto per l’accesso al rapporto contrattuale.

In tali circostanze si tratta di una [clausola contrattuale non oggetto di negoziato individuale](https://www.mtrlegal.com/wiki/vertragsklauseln/) ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva. Non rileva il fatto che un investitore abbia potuto consultare lo statuto prima di aderire al fondo e ne abbia accettato per iscritto il contenuto al momento della sottoscrizione. Ciò che conta è se egli abbia effettivamente potuto influire sulla specifica clausola.

Già l’avvocato generale aveva sostenuto tale qualificazione nelle proprie conclusioni. A suo avviso, una disposizione statutaria relativa ai principi e ai termini per il rimborso dei certificati poteva costituire una clausola contrattuale non oggetto di negoziato individuale anche quando l’investitore ne avesse precedentemente preso conoscenza e l’avesse accettata per iscritto.

## Gli investitori possono essere consumatori

La qualità di consumatore deve essere determinata secondo un criterio funzionale e oggettivo. Il giudice nazionale deve accertare se il contratto concreto sia riconducibile a un’attività professionale oppure sia stato concluso al di fuori di tale attività.

A tal fine non sono determinanti né le conoscenze individuali di una persona né la quantità di informazioni effettivamente disponibili. Anche l’intenzione di conseguire vantaggi finanziari da un investimento non esclude la qualità di consumatore.

Secondo le indicazioni della Corte d’appello, i tre investitori avevano acquistato i certificati per finalità non riconducibili alla loro attività professionale. Fatta salva la verifica da parte di tale giudice, essi dovevano quindi essere considerati consumatori ai sensi dell’art. 2, lettera b), della direttiva.

La natura al contempo patrimoniale e associativa dei diritti derivanti dall’investimento non ostava a tale qualificazione. Il Mediatore finanziario polacco ha interpretato la decisione nel senso che i clienti dei fondi di investimento chiusi beneficiano così di un livello più elevato di tutela dei propri diritti individuali in base alle disposizioni sulle clausole abusive.

## Il fondo può agire come professionista

Anche la nozione di professionista deve essere interpretata in modo funzionale e oggettivo. Essa comprende le attività indipendentemente dal fatto che siano esercitate con o senza scopo di lucro. Parimenti, gli enti non sono esclusi per il solo fatto di svolgere compiti di interesse generale.

Secondo gli accertamenti compiuti nel procedimento, il fondo interessato svolgeva la propria attività di investimento in nome proprio, in modo stabile e organizzato. Nei confronti dei terzi era rappresentato da una società di investimento dotata di personalità giuridica propria, la quale non era essa stessa legata contrattualmente ai titolari delle quote.

Fatta salva la verifica di tali circostanze da parte della Corte d’appello, il fondo doveva quindi essere considerato un professionista ai sensi dell’art. 2, lettera c), della direttiva. Analogamente, l’avvocato generale aveva affermato che un fondo di investimento chiuso può essere qualificato come professionista in relazione a una clausola statutaria che determina i diritti e gli obblighi di un investitore-consumatore.

## Portata della decisione

Secondo la sentenza, le disposizioni statutarie di un fondo di investimento chiuso rientrano nell’ambito della direttiva 93/13/CEE quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- Il fondo investe in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario i capitali raccolti mediante offerte di acquisto di certificati di investimento.
- Il titolare delle quote ha acquistato i certificati al di fuori di un’attività professionale.
- Le disposizioni statutarie disciplinano le condizioni per il rimborso dei certificati.
- Tali disposizioni determinano così il rapporto contrattuale tra il fondo e il titolare delle quote.

Una simile disposizione sul rimborso non è oggetto di negoziato individuale qualora l’investitore, pur conoscendola prima dell’adesione e avendola accettata per iscritto, non abbia potuto negoziarne il contenuto.

La CGUE si è quindi pronunciata sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, ma non sulle pretese di pagamento degli investitori. La valutazione definitiva della controversia principale e la decisione sulle relative spese spettano alla Corte d’appello di Varsavia. Le spese sostenute dagli altri partecipanti per presentare osservazioni alla CGUE non sono rimborsabili.

Il 20 ottobre 2026 il Mediatore finanziario polacco ha [comunicato](https://rf.gov.pl/inwestor-moze-byc-konsumentem-tsue-wzmacnia-ochrone-klientow-funduszy-inwestycyjnych/) che la CGUE aveva confermato che le disposizioni statutarie dei fondi di investimento chiusi, compresi i principi e i termini per il rimborso dei certificati di investimento, possono essere sottoposte a un controllo di abusività.

## Rilevanza per i rapporti contrattuali con i fondi di investimento

La decisione della CGUE del 15 ottobre 2026 nella causa C‑63/25 chiarisce che la qualificazione formale di una norma come disposizione statutaria non ne esclude il controllo sotto il profilo della disciplina dei contratti con i consumatori. Sono determinanti la sua funzione nel concreto rapporto contrattuale, le caratteristiche delle parti contraenti e l’effettiva possibilità del consumatore di influire sul contenuto della clausola.

Le questioni relative all’incorporazione di condizioni predisposte unilateralmente, alla portata di un controllo di abusività o alla rilevanza contrattuale delle disposizioni statutarie richiedono sempre una valutazione del singolo rapporto contrattuale. MTR Legal Rechtsanwälte assiste imprese, investitori e privati nelle relative questioni nell’ambito della [consulenza legale in materia di diritto contrattuale](https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/handelsrecht/vertragsrecht/).
